Minori non accompagnati non verranno ospitati “L’art. 2 del Codice Civile stabilisce che i minori, fino al compimento del 18° anno non hanno capacità di agire, quindi non possono compiere atti che comportano l’esercizio di diritti e l’assunzioni di obblighi, come ad esempio stipulare un contratto.
L’art. 318 del codice civile impedisce ai minori di allontanarsi da casa senza il permesso dei genitori, possono dormire in strutture ricettive solo se accompagnati da un maggiorenne previa autorizzazione scritta dal genitore ed accompagnata da una copia del documento dello stesso . Da ciò ne discende che un maggiorenne, non genitore, si può fare carico di un solo minorenne.
Inoltre, la nostra struttura concepita per famiglie è organizzata a villaggio, ciò non consente una vigilanza, in particolare notturna, necessaria a garantire la sicurezza alla incolumità personale dei minori ed a ogni evento propedeutico alla loro e altrui sicurezza.